Il concordato stragiudiziale

CONCORDATO STRAGIUDIZIALE

La riforma della legge fallimentare del 2006 e decreto correttivo del 2008 costituiscono una disciplina profondamente innovativa in materia di procedure concorsuali. Il requisito oggettivo è rimasto immutato mentre quello soggettivo è stato ridefinito in maniera sostanziale.

La norma del 2006 stabiliva che il soggetto era l’imprenditore non piccolo e cioè “medio-grande”, identificabile in colui che  aveva investito nell’azienda un capitale superiore a € 300.000,00 oppure colui che negli ultimi 3 anni  aveva avuto ricavi lordi medi superiori a € 200.000,00.

Il decreto correttivo elimina ogni riferimento alla nozione di imprenditore piccolo o non piccolo ed introduce la nozione di imprenditore non assoggettabile al concordato preventivo. Inoltre condiziona la non assoggettabilità alla compresenza di 3 requisiti:

  • L’attivo patrimoniale del bilancio degli ultimi 3 esercizi non deve essere mai stato di ammontare complessivo annuo superiore a € 000,00
  • I ricavi lordi medi degli ultimi 3 esercizi non devono essere mai stati di ammontare complessivo annuo superiori a € 200.000,00
  • L’esposizione debitoria complessiva dei debiti non scaduti non deve essere superiore a € 500.000,00

 

consulenza imprenditore concordato

La nuova normativa consente una riespansione dell’area della fallibilità non solo per l’introduzione di una nuova soglia, quella dell’indebitamento, per l’ampliamento delle altre due e per la compresenza di tutti e tre i parametri, ma soprattutto per la previsione  secondo cui l’onere di provare la non fallibilità incombe al debitore.

 

 

Il decreto correttivo esplicita lo scopo dell’intervento legislativo e cioè quello di evitare di premiare con la non fallibilità gli imprenditori che scelgono di non difendersi in sede di istruttoria o che non depositano la documentazione contabile da cui è possibile rilevare i dati necessari per verificare l’esistenza dei parametri dimensionali.

Altro importante aspetto è la possibilità di avviare la procedura fallimentare per iniziativa di parte, che è quindi lasciata al debitore o ai suoi creditori con l’intervento giurisdizionale limitato al minimo.

Cambiano i termini: la “richiesta” diventa “ricorso” (debitore), l’”istanza” diventa “richiesta” (Pubblico Ministero) .

Il decreto correttivo ha definitivamente sancito che in tutti i casi di arresto della procedura di concordato, il tribunale non possa più, come nella passata disciplina, dichiarare fallimento d’ufficio ma abbia la possibilità di agire solo su richiesta del pubblico ministero o su ricorso di uno o più creditori.

concordato preventivo varese

 

“Affitto d’azienda come strumento per la risoluzione della crisi d’impresa”

 

 

PROGRAMMA DI PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE STRAGIUDIZIALE NELLA CRISI D’IMPRESA

  • Accordi Stragiudiziali
  • Tipologie di accordi stragiudiziali
  • Concordato stragiudiziale
  • Patti di moratoria e di remissione