Concordato Stragiudiziale 2006
La norma del 2006 stabiliva che il soggetto era l’imprenditore non piccolo e cioè “medio-grande”, identificabile in colui che aveva investito nell’azienda un capitale superiore a € 300.000,00 oppure colui che negli ultimi 3 anni aveva avuto ricavi lordi medi superiori a € 200.000,00.
I due criteri sono alternativi e non cumulativi
Nel primo criterio il superamento della soglia viene verificato sulla base dell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio con esclusione di quelle voci che per loro natura non possono integrare nessuna forma di investimento quali: crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, ratei e risconti attivi, tutte le voci che compongono il passivo dello stato patrimoniale.
Per quanto riguarda il secondo criterio, quello dei ricavi lordi, il legislatore per evitare effetti premianti per l’evasore aveva precisato che potessero risultare da qualsiasi fonte di prova per cui anche l’accertato ricavo “in nero” era rilevante ai fini del superamento della soglia.
I ricavi quindi potevano essere desunti non solo dal conto economico del bilancio di esercizio dalla dichiarazione dei redditi e dalle altre scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali (IVA) ma anche agli atti di accertamento della polizia giudiziaria e dalle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate).
L’estensione dell’area degli imprenditori non assoggettabili alle procedure concorsuali risultava potenziata dalla mancata introduzione di una clausola di esclusione riguardante le società di capitali. Queste per quanto escluse dalla fallibilità continuavano ad avere gli altri obblighi previsti dall’ordinamento giuridico per l’imprenditore non piccolo.