Reddito di emergenza Covid

Reddito di emergenza Covid

Dal 06 marzo , fino al 30 aprile 2021, le persone e le famiglie possono richiedere il Reddito di emergenza.

Quando e come 

Il Rem viene erogato per tre mesi (marzo, aprile e maggio) alle famiglie in condizioni di difficoltà, in contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid e alle persone che hanno terminato di percepire la Naspi o la Discoll tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, aventi Isee non superiore a 30.000 euro.

A chi spetta

Il Rem è rivolyo ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica ossia coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI o la DIS-COLL, e hanno un ISEE non superiore a 30.000 euro.

Il Reddito di emergenza spetta:

  • ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS
  • liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata 
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati
  • lavoratori dello spettacolo; lavoratori agricoli
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
  •  lavoratori intermittenti
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • incaricati alle vendite a domicilio
  • lavoratori domestici
  • lavoratori marittimi
  • lavoratori dello sport

I requisiti

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di una serie di requisiti:

  • il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda
  • un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa.
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE; un valore ISEE, attestato dalla Dichiarazione sostitutiva unica valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro. Il requisito relativo al valore ISEE viene accertato, in fase istruttoria, dall’Inps.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente on line attraverso: il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN , SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica oppure rivolgendosi agli Istituti di patronato Caf, entro il termine del 30 aprile 2021.

 

 

Assegno unico per i figli 30/3/2021

L’assegno unico per i figli

L’assegno unico e universale diventa legge oggi 30/3/2021 con il lasciapassare del Senato che lo ha approvato definitivamente. Il testo già approvato dalla Camera il 21 luglio 2020, è arrivato all’approvazione con 227 sì, nessun no e 4 astenuti.

E’ un provvedimento del Family Act che, a partire da luglio, in una quota media mensile di circa 250 euro  verrà data a ciascun figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età.

assegno unico per i figliNel caso del compimento di 21 anni di età sarà comunque conferito ma sarà ridotto nell’importo ed erogato direttamente al figlio maggiorenne nel caso in cui questo sia iscritto all’università, svolga un tirocinio, frequenti un corso professionale, sia impegnato nel servizio civile universale, svolga un lavoro a basso reddito o sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro.

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Decreto Sostegno 03/2021

Novità fiscali del cd. Decreto “Sostegni”, n. 41 del 22 marzo 2021, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 70 del 22.03.2021 

Contributo a Fondo Perduto Art. 1

Si dispone un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Rientrano tra i possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono espressamente esclusi dal contributo, i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto o hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto

Condizioni per beneficiarne

  1.  ll contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’art 32 del TUIR), nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019.  Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
  2. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti suddetti.

 

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. La percentuale da applicare si distingue in base al valore dei ricavi o dei compensi del 2019.

 

VALORE (€) RICAVI/COMPENSI 2019 APPLICABILE 

Non superiori a 100.000                                      60% 

Superiori a 100.000 e inferiori a 400.00          50%  

Superiori a 400.000 e inferiori a 1.000.000    40%

Superiori a 1.000.000 e inferiori a 5.000.000  30%

Superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000    20% 

 

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 ai fini della media di cui si è detto rilevano imesi successivi a quello di attivazione della P.IVA Per tutti i soggetti compresi quelli che hanno attivato la P.IVA al 1° gennaio 2020 l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro, con un contributo minimo di: 1.000 euro per le persone fisiche 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In alternativa e a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione con F24. L’istanza può essere presentata a partire dal 30 marzo 2021 fino al 28 maggio 2021 mediante: 

  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate 
  • oppure attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” direttamente dal richiedente o dall’intermediario con delega al cassetto fiscale oppure con delega al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. 

 

Fondo esonero dei contributi previdenziali lavoratori autonomi e professionisti Art.3

Viene alzata, per il 2021, la dotazione finanziaria del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Il fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020).

La platea dei beneficiari dell’esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti: 

  • iscritti alla Gestione separata INPS 
  • iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
  • iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che avrebbe già dovuto essere adottato, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero a cui il fondo è destinato ei relativi criteri di ripartizione. 

 

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della Riscossione e annullamento dei carichi Art.4

Secondo quanto disposto dall’articolo 4 il versamento delle rate della Rottamazione ter e del Saldo e stralcio da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente: a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020; b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, e il 31 luglio 2021. Previsto anche lo stralcio dei debiti presso l’agente della riscossione di importo fino a 5.000 euro, solo i soggetti con reddito imponibile inferiore a 30.000 euro.

La soglia deve essere verificata: 

  • per le persone fisiche, in riferimento all’anno 2019; 
  • per i soggetti diversi, in riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Lo stralcio, ovvero la cancellazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, riguarda i carichi di importo inferiore a 5.000 euro alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni.

Sono comunque esclusi dallo stralcio i carichi relativi a: 

  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; 
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 
  • risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni del Consiglio Euratom 2007/436/CE del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE del 26 maggio 2014, ovvero ai dazi doganali ed ai contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero; 
  • Iva riscossa all’importazione.

Presumibilmente l’introduzione delle soglie di reddito non modificherà le modalità di effettuazione della cancellazione dei ruoli, che avverrà ancora in automatico, come già è stato per la cancellazione ex art. 4 d.l. 119/2018. Comunque, le regole attuative saranno contenute in un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto Sostegni. Dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (con le regole attuative dello stralcio) resta sospesa la riscossione di tutti i carichi che potenzialmente rientrano nella disposizione fin qui esaminata. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione relativi a tali carichi. È importante che, nel frattempo, i contribuenti non paghino i debiti che potrebbero rientrare nello stralcio: l’attuale disposizione, infatti, non prevede la restituzione di quanto pagato anteriormente all’annullamento del carico. 

 

Avvisi bonari senza sanzioni Art. 5

Il Decreto ha introdotto la sanatoria dei c.d. avvisi bonari, con cui si consente di pagare, senza aggravio di sanzioni e somme aggiuntive, gli importi inclusi negli avvisi che saranno inviati dall’Agenzia delle entrate in riferimento agli anni 2017 e 2018, a seguito di controllo automatizzato. Si ricorda, a tale proposito, che con l’articolo 157 del decreto-legge 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) erano stati sospesi gli invii degli avvisi bonari elaborati fino al 31 dicembre 2020, dando la possibilità all’Agenzia delle entrate di effettuarne le notifiche dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022. Ora, con il decreto Sostegni, viene espressamente previsto che rientrano nella previsione dell’articolo 5, e saranno quindi notificate le comunicazioni di irregolarità che si riferiscono alle dichiarazioni relative al periodo di imposta: 

  • in corso al 31 dicembre 2017, elaborate entro il 31 dicembre 2020; 
  • in corso al 31 dicembre 2018, elaborate entro il 31 dicembre 2021. Si noti che la disposizione riguarda solo le comunicazioni ex artt. 36-bis del d.p.r. 600/73 e 54-bis del d.p.r. 633/72, restandone escluse quelle ex art. 36-ter del d.p.r. 600/73. 

I soggetti che possono beneficiare dell’annullamento delle sanzioni e delle somme aggiuntive sono i soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni, e che abbiano subito una riduzione del volume d’affari superiore al 30% tra 2019 e 2020. La riduzione, che evidentemente interessa solo le operazioni soggette ad Iva, deve essere rilevata dal confronto tra la dichiarazione annuale lva del 2020 e quella del 2019; per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva (contribuenti minimi, contribuenti che effettuano solo operazioni esenti), il confronto è tra l’ammontare dei ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 e la precedente.

Una volta acquisiti i dati delle dichiarazioni gli Uffici provvedono alla notifica (a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, a meno che il provvedimento attuativo emanato ai sensi del comma 1l dell’articolo 5 non introduca ulteriori modalità di comunicazione) dell’avviso bonario che comprende la richiesta del pagamento di imposte, contributi previdenziali (se dovuti) ed interessi. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, anche dilazionato secondo le regole ordinarie, di quanto indicato nell’avviso.

Nel caso in cui il pagamento non dovesse essere regolare (e quindi nel caso in cui si salti anche una sola rata), tornano applicabili le sanzioni dovute e le ordinarie regole di riscossione. Il Decreto dispone la proroga di un anno del termine di decadenza di cui all’articolo 25, comma 1, lett. a) del d.p.r. 602/73, relativo alla notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alla liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36-bis del d.p.r. 600/73, presentate nel 2019.

Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo Art. 5 comma 12

In considerazione del persistere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socioeconomici, il Decreto proroga fino al 30 aprile 2021 la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall’articolo 145 del D.I. n. 34 del 2020. 

Proroga obbligo di segnalazione creditori pubblici qualificati Art. 5 comma 14

Il Decreto, considerata la perdurante situazione emergenziale, differisce di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione al debitore dell’importo del debito IVA scaduto e non versato risultante dalla liquidazione periodica, previsto a carco dell’Agenzia delle Entrate dall’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa), la cui decorrenza è fissata, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, differita al 10 settembre 2021 dall’articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020. 

 

Conservazione digitale documenti tributari Art. 5 comma 16

Il Decreto interviene sul processo di conservazione digitale dei documenti tributari. L’art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014 prevede che il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale sia effettuato entro il termine previsto dall’articolo 7, comma 4-ter, del D.I. 357/1994, ovvero entro tre mesi dalla scadenza dei termini per le dichiarazioni annuali relative all’anno di esercizio. Il Decreto dispone che, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, il processo di conservazione dei documenti è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei tre mesi successivi al termine di cui al predetto articolo 7, comma 4-ter. 

In particolare, come si evince dalla relazione illustrativa, per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10 giugno 2021 (ossia nei sei mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020). 

 

Certificazioni Uniche e dichiarazione precompilata Art. 5 commi 19-22

Il Decreto prevede che: 

  • il termine per l’invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche viene spostato dal 16.03.2021 al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni; 
  • Il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati sia differito dal 16.03.2021 al 31 marzo 2021; 
  • Il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, sia spostato al 31 marzo 2021; 
  • Il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata sia spostato dal 30.01.2021 al 10 maggio 2021. 

 

Riduzione oneri bollette elettriche e riduzione canone Rai Art. 6

Il Decreto ha previsto che lAutorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga per i mesi di aprile, maggio 2021 e giugno 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, in particolare con riferimento alle voci della bolletta identificate come: trasporto e gestione del contatore; oneri generali di sistema.

Il Decreto prevede altresì che l‘Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermini, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa fissato in 600 milioni di euro per l‘anno 2021, le tariffe di distribuzione e di misura dellenergia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il aprile e il 30 giugno 2021, in modo che: sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dellanno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo

Per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. Il Decreto prevede poi una riduzione del 30% del Canone RAI (di cui di cui al regio decretolegge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938) per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico

 

Indennità per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport Art. 10

Il decreto Sostegni assicura una indennità pari a 2400 euro ai beneficiari delle indennità previste dal Decreto Ristori 137 2020 art. 15 e 15 bis, cui si aggiungono anche i lavoratori delle stesse categorie che hanno perso o ridotto il lavoro successivamente al 30 novembre 2020, ovvero: BONUS INPS DECRETO SOSTEGNI 2400 EURO UNA TANTUM BENEFICIARI 

REQUISITI 

  • Rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali
  • Non titolari di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma.
  • Lavoratori in somministrazione, rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo
  • Non titolari di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma stabilimenti termali, dipendenti stagionali appartenenti a rapporto di lavoro cessato involontariamente nel periodo settori diversi da turismo e stabilimenti termali, anche in somministrazione.  compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021,
  • con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo; lavoratori intermittenti 
  • con almeno trenta giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 che tra il 1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in lavoratori autonomi occasionali, privi vigore del decreto. di partita IVA iscritti alla data del 23 marzo 2021 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività  superiore ad euro 5.000 incaricati alle vendite a domicilio
  • titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 marzo 2021  non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie  con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e con lavoratori iscritti al Fondo pensioni reddito non superiore a 75mila euro oppure lavoratori dello spettacolo (EX Enpals) con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, e con reddito non superiore ai 35.000 euro.
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, pari ad almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021.

Come per le indennità del 2020, questi bonus non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro né con pensioni dirette, tranne che con l’assegno di invalidità. Le domande andranno inviate entro il 30 aprile 2021, previa emanazione delle indicazioni operative dalla parte dell’INPS. L’istituto è incaricato anche del monitoraggio delle domande che saranno accolte fino al limite delle risorse stanziate, pari a 897,6 milioni di euro per il 2021.

COLLABORATORI SPORTIVI

Lo stesso art. 10, al comma 10, prevede per il settore sportivo, nel limite di 350 milioni di euro, l’erogazione ai collaboratori di: CONI, CIP (Comitato italiano paralimpiadi), Federazioni sportive, società e associazioni sportive dilettantistiche di una indennità una tantum commisurata ai compensi del 2019, ovvero: 

  • per compensi 2019 sopra i 10mila euro: una indennità di 3600 euro 
  • per compensi 2019 tra 4mila e 10mila euro: una indennità di 2400 euro 

per compensi 2019 inferiori a 4mila euro: una indennità di 1200 euro che andranno auto dichiarati nella domanda da parte dei richiedenti. Ai fini dell’erogazione delle indennità si considerano cessati per l’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

Le domande andranno inviate tra l’l e il 15 aprile sulla piattaforma telematica della società Sport e Salute spa, L’indennità viene invece erogata automaticamente ai soggetti già beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti per cui permangano i requisiti per l’erogazione. 

Finanziamento Fondo ultima istanza Professionisti Art. 13

L’articolo stanzia 10 milioni di euro per la copertura del fabbisogno residuo relativo all’erogazione dell’indennità di 1000 euro del mese di maggio 2020 ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali degli ordini professionali.

Si ricorda che i requisiti per ottenere l’indennità prevedevano, alternativamente: un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nell’anno di imposta 2018 oppure un reddito complessivo 2018 compreso tra 35.000 e 50.000 euro, con cessazione o riduzione dell’attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa Coronavirus.

 

Ulteriori misure in materia di Tosap Art. 30 comma 2

Prorogato dal 31 marzo al 30 giugno l’esenzione dal versamento della TOSAP (inclusa quella temporanea). Prorogate ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 anche le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili. 

 

 

Imprenditore? Lo stato ti aiuta

La Finanza Agevolata

Spesso gli imprenditori potrebbero avere finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto. Tuttavia molte volte, per praticità, gli stessi non ne sono a conoscenza per via del carico del lavoro. Il problema della  liquidità, è uno dei problemi delle imprese italiane, in particolar modo per le micro, piccolo e medie imprese.  Esistono delle agevolazioni di vario tipo che permettono alle imprese di ottenere liquidità, parliamo della cosiddetta finanza agevolata.

Cos’è la finanza agevolata?

Per finanza agevolata si intendono tutte quelle misure promosse dallo Stato, regioni o Unione Europea a favore delle imprese per permetterne lo sviluppo, consentire nuovi investimenti e favorire l’assunzione di altro personale. 

 

finanza agevolata

I contributi e le spese ammissibili

Le agevolazioni possono essere:

  • Contributi a fondo perduto (o in conto capitale), quando non è prevista la restituzione del capitale
  • Contributo in conto interessi, quando sono previsti finanziamenti a medio o lungo termine erogati dagli istituti finanziari che ne usufruirà per abbassare i tassi di interesse
  • Credito agevolato, quando il prestito avviene a tassi inferiori a quelli di mercato
  • Contributo in conto canoni, quando il finanziamento riguarda canoni di locazione o leasing
  • Sgravi fiscali
  • Strumenti per l’intervento nel capitale di rischio
  • Garanzia del credito, quando consorzi come Confidi offrono garanzia per investimenti a medio e lungo termine in vece dell’imprenditore

 

L’importo massimo dei contributi rientra nei 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

 

 

C’era una volta il 2006

Concordato Stragiudiziale 2006

 

La norma del 2006 stabiliva che il soggetto era l’imprenditore non piccolo e cioè “medio-grande”, identificabile in colui che  aveva investito nell’azienda un capitale superiore a € 300.000,00 oppure colui che negli ultimi 3 anni  aveva avuto ricavi lordi medi superiori a € 200.000,00.

 

I due criteri sono alternativi e non cumulativi

Nel primo criterio il superamento della soglia viene verificato sulla base dell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio con esclusione di quelle voci che per loro natura non possono integrare nessuna forma di investimento quali: crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, ratei e risconti attivi, tutte le voci che compongono il passivo dello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda il secondo criterio, quello dei ricavi lordi, il legislatore per evitare effetti premianti per l’evasore aveva precisato che potessero risultare da qualsiasi fonte di prova per cui anche l’accertato ricavo “in nero” era rilevante ai fini del superamento della soglia.

 

I ricavi quindi potevano essere desunti non solo dal conto economico del bilancio di esercizio dalla dichiarazione dei redditi e dalle altre scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali (IVA) ma anche agli atti di accertamento della polizia giudiziaria e dalle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate).

 

L’estensione dell’area degli imprenditori non assoggettabili alle procedure concorsuali risultava potenziata dalla mancata introduzione di una clausola di esclusione riguardante le società di capitali. Queste per quanto escluse dalla fallibilità continuavano ad avere gli altri obblighi previsti dall’ordinamento giuridico per l’imprenditore non piccolo.

I finanziamenti a fondo perduto

I finanziamenti a fondo perduto per le imprese

Cosa sono

Si tratta di un tipo di agevolazione che, sotto forma di credito,  dall’ente pubblico all’azienda, non prevede nessun tipo di rimborso. Solitamente il contributo a fondo perduto viene calcolato sulle spese ammissibili dal bando e ha un valore massimo che non si può superare.

Nel 2021 molti imprenditori si stanno interessando per la prima volta al mondo della finanza agevolata. Parliamo

contributi fondo perduto

  soprattutto della piccola e media impresa,  che troppo spesso, per una carenza informativa, è rimasta fuori da questo tipo di contribuzione. 

 

 

Come accedere ai Finanziamenti Europei a Fondo Perduto 

L’istituzione europea  o studi di consulenza come Studio Garzia  si impegnano  a affiancare l’imprenditore nell’attività di reperimento fondi. Nel caso del prestito a fondo perduto, le percentuali sono differenti, può spesso arrivare al 70% e oltre. Iprestito a fondo perduto è quindi una forma di sovvenzione, che viene erogata nel caso in cui una determinata impresa soddisfi alcune specifichecondizioni. Inoltre, l’aiuto è destinato a un progetto aziendale.

 

“Se c’è un investimento, un incentivo ad innovare, oggi molto spesso ha a che   fare con la digitalizzazione, l’innovazione e l’internazionalizzazione”