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Il Rem viene erogato per tre mesi (marzo, aprile e maggio) alle famiglie in condizioni di difficoltà, in contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid e alle persone che hanno terminato di percepire la Naspi o la Discoll tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, aventi Isee non superiore a 30.000 euro.
Il Rem è rivolyo ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica ossia coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI o la DIS-COLL, e hanno un ISEE non superiore a 30.000 euro.
Il Reddito di emergenza spetta:
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di una serie di requisiti:
La domanda deve essere presentata esclusivamente on line attraverso: il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN , SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica oppure rivolgendosi agli Istituti di patronato Caf, entro il termine del 30 aprile 2021.
E’ un provvedimento del Family Act che, a partire da luglio, in una quota media mensile di circa 250 euro verrà data a ciascun figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età.
Nel caso del compimento di 21 anni di età sarà comunque conferito ma sarà ridotto nell’importo ed erogato direttamente al figlio maggiorenne nel caso in cui questo sia iscritto all’università, svolga un tirocinio, frequenti un corso professionale, sia impegnato nel servizio civile universale, svolga un lavoro a basso reddito o sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro.
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Novità fiscali del cd. Decreto “Sostegni”, n. 41 del 22 marzo 2021, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 70 del 22.03.2021
Si dispone un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Rientrano tra i possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono espressamente esclusi dal contributo, i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto o hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. La percentuale da applicare si distingue in base al valore dei ricavi o dei compensi del 2019.
VALORE (€) RICAVI/COMPENSI 2019 APPLICABILE
Non superiori a 100.000 60%
Superiori a 100.000 e inferiori a 400.00 50%
Superiori a 400.000 e inferiori a 1.000.000 40%
Superiori a 1.000.000 e inferiori a 5.000.000 30%
Superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000 20%
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 ai fini della media di cui si è detto rilevano imesi successivi a quello di attivazione della P.IVA Per tutti i soggetti compresi quelli che hanno attivato la P.IVA al 1° gennaio 2020 l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro, con un contributo minimo di: 1.000 euro per le persone fisiche 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In alternativa e a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione con F24. L’istanza può essere presentata a partire dal 30 marzo 2021 fino al 28 maggio 2021 mediante:
Viene alzata, per il 2021, la dotazione finanziaria del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Il fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020).
La platea dei beneficiari dell’esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti:
Secondo quanto disposto dall’articolo 4 il versamento delle rate della Rottamazione ter e del Saldo e stralcio da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente: a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020; b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, e il 31 luglio 2021. Previsto anche lo stralcio dei debiti presso l’agente della riscossione di importo fino a 5.000 euro, solo i soggetti con reddito imponibile inferiore a 30.000 euro.
La soglia deve essere verificata:
Lo stralcio, ovvero la cancellazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, riguarda i carichi di importo inferiore a 5.000 euro alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni.
Sono comunque esclusi dallo stralcio i carichi relativi a:
Presumibilmente l’introduzione delle soglie di reddito non modificherà le modalità di effettuazione della cancellazione dei ruoli, che avverrà ancora in automatico, come già è stato per la cancellazione ex art. 4 d.l. 119/2018. Comunque, le regole attuative saranno contenute in un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto Sostegni. Dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (con le regole attuative dello stralcio) resta sospesa la riscossione di tutti i carichi che potenzialmente rientrano nella disposizione fin qui esaminata. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione relativi a tali carichi. È importante che, nel frattempo, i contribuenti non paghino i debiti che potrebbero rientrare nello stralcio: l’attuale disposizione, infatti, non prevede la restituzione di quanto pagato anteriormente all’annullamento del carico.
Il Decreto ha introdotto la sanatoria dei c.d. avvisi bonari, con cui si consente di pagare, senza aggravio di sanzioni e somme aggiuntive, gli importi inclusi negli avvisi che saranno inviati dall’Agenzia delle entrate in riferimento agli anni 2017 e 2018, a seguito di controllo automatizzato. Si ricorda, a tale proposito, che con l’articolo 157 del decreto-legge 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) erano stati sospesi gli invii degli avvisi bonari elaborati fino al 31 dicembre 2020, dando la possibilità all’Agenzia delle entrate di effettuarne le notifiche dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022. Ora, con il decreto Sostegni, viene espressamente previsto che rientrano nella previsione dell’articolo 5, e saranno quindi notificate le comunicazioni di irregolarità che si riferiscono alle dichiarazioni relative al periodo di imposta:
I soggetti che possono beneficiare dell’annullamento delle sanzioni e delle somme aggiuntive sono i soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni, e che abbiano subito una riduzione del volume d’affari superiore al 30% tra 2019 e 2020. La riduzione, che evidentemente interessa solo le operazioni soggette ad Iva, deve essere rilevata dal confronto tra la dichiarazione annuale lva del 2020 e quella del 2019; per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva (contribuenti minimi, contribuenti che effettuano solo operazioni esenti), il confronto è tra l’ammontare dei ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 e la precedente.
Una volta acquisiti i dati delle dichiarazioni gli Uffici provvedono alla notifica (a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, a meno che il provvedimento attuativo emanato ai sensi del comma 1l dell’articolo 5 non introduca ulteriori modalità di comunicazione) dell’avviso bonario che comprende la richiesta del pagamento di imposte, contributi previdenziali (se dovuti) ed interessi. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, anche dilazionato secondo le regole ordinarie, di quanto indicato nell’avviso.
Nel caso in cui il pagamento non dovesse essere regolare (e quindi nel caso in cui si salti anche una sola rata), tornano applicabili le sanzioni dovute e le ordinarie regole di riscossione. Il Decreto dispone la proroga di un anno del termine di decadenza di cui all’articolo 25, comma 1, lett. a) del d.p.r. 602/73, relativo alla notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alla liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36-bis del d.p.r. 600/73, presentate nel 2019.
In considerazione del persistere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socioeconomici, il Decreto proroga fino al 30 aprile 2021 la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall’articolo 145 del D.I. n. 34 del 2020.
Il Decreto, considerata la perdurante situazione emergenziale, differisce di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione al debitore dell’importo del debito IVA scaduto e non versato risultante dalla liquidazione periodica, previsto a carco dell’Agenzia delle Entrate dall’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa), la cui decorrenza è fissata, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, differita al 10 settembre 2021 dall’articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020.
Il Decreto interviene sul processo di conservazione digitale dei documenti tributari. L’art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014 prevede che il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale sia effettuato entro il termine previsto dall’articolo 7, comma 4-ter, del D.I. 357/1994, ovvero entro tre mesi dalla scadenza dei termini per le dichiarazioni annuali relative all’anno di esercizio. Il Decreto dispone che, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, il processo di conservazione dei documenti è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei tre mesi successivi al termine di cui al predetto articolo 7, comma 4-ter.
In particolare, come si evince dalla relazione illustrativa, per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10 giugno 2021 (ossia nei sei mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020).
Il Decreto prevede che:
Il Decreto ha previsto che l‘Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga per i mesi di aprile, maggio 2021 e giugno 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, in particolare con riferimento alle voci della bolletta identificate come: trasporto e gestione del contatore; oneri generali di sistema.
Il Decreto prevede altresì che l‘Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermini, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa fissato in 600 milioni di euro per l‘anno 2021, le tariffe di distribuzione e di misura dell‘energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che: sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell‘anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
Per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. Il Decreto prevede poi una riduzione del 30% del Canone RAI (di cui di cui al regio decreto–legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938) per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.
Il decreto Sostegni assicura una indennità pari a 2400 euro ai beneficiari delle indennità previste dal Decreto Ristori 137 2020 art. 15 e 15 bis, cui si aggiungono anche i lavoratori delle stesse categorie che hanno perso o ridotto il lavoro successivamente al 30 novembre 2020, ovvero: BONUS INPS DECRETO SOSTEGNI 2400 EURO UNA TANTUM BENEFICIARI
REQUISITI
Come per le indennità del 2020, questi bonus non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro né con pensioni dirette, tranne che con l’assegno di invalidità. Le domande andranno inviate entro il 30 aprile 2021, previa emanazione delle indicazioni operative dalla parte dell’INPS. L’istituto è incaricato anche del monitoraggio delle domande che saranno accolte fino al limite delle risorse stanziate, pari a 897,6 milioni di euro per il 2021.
COLLABORATORI SPORTIVI
Lo stesso art. 10, al comma 10, prevede per il settore sportivo, nel limite di 350 milioni di euro, l’erogazione ai collaboratori di: CONI, CIP (Comitato italiano paralimpiadi), Federazioni sportive, società e associazioni sportive dilettantistiche di una indennità una tantum commisurata ai compensi del 2019, ovvero:
per compensi 2019 inferiori a 4mila euro: una indennità di 1200 euro che andranno auto dichiarati nella domanda da parte dei richiedenti. Ai fini dell’erogazione delle indennità si considerano cessati per l’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
Le domande andranno inviate tra l’l e il 15 aprile sulla piattaforma telematica della società Sport e Salute spa, L’indennità viene invece erogata automaticamente ai soggetti già beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti per cui permangano i requisiti per l’erogazione.
L’articolo stanzia 10 milioni di euro per la copertura del fabbisogno residuo relativo all’erogazione dell’indennità di 1000 euro del mese di maggio 2020 ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali degli ordini professionali.
Si ricorda che i requisiti per ottenere l’indennità prevedevano, alternativamente: un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nell’anno di imposta 2018 oppure un reddito complessivo 2018 compreso tra 35.000 e 50.000 euro, con cessazione o riduzione dell’attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa Coronavirus.
Prorogato dal 31 marzo al 30 giugno l’esenzione dal versamento della TOSAP (inclusa quella temporanea). Prorogate ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 anche le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.
Spesso gli imprenditori potrebbero avere finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto. Tuttavia molte volte, per praticità, gli stessi non ne sono a conoscenza per via del carico del lavoro. Il problema della liquidità, è uno dei problemi delle imprese italiane, in particolar modo per le micro, piccolo e medie imprese. Esistono delle agevolazioni di vario tipo che permettono alle imprese di ottenere liquidità, parliamo della cosiddetta finanza agevolata.
Per finanza agevolata si intendono tutte quelle misure promosse dallo Stato, regioni o Unione Europea a favore delle imprese per permetterne lo sviluppo, consentire nuovi investimenti e favorire l’assunzione di altro personale.
I contributi e le spese ammissibili
Le agevolazioni possono essere:
L’importo massimo dei contributi rientra nei 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
La norma del 2006 stabiliva che il soggetto era l’imprenditore non piccolo e cioè “medio-grande”, identificabile in colui che aveva investito nell’azienda un capitale superiore a € 300.000,00 oppure colui che negli ultimi 3 anni aveva avuto ricavi lordi medi superiori a € 200.000,00.
Nel primo criterio il superamento della soglia viene verificato sulla base dell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio con esclusione di quelle voci che per loro natura non possono integrare nessuna forma di investimento quali: crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, ratei e risconti attivi, tutte le voci che compongono il passivo dello stato patrimoniale.
Per quanto riguarda il secondo criterio, quello dei ricavi lordi, il legislatore per evitare effetti premianti per l’evasore aveva precisato che potessero risultare da qualsiasi fonte di prova per cui anche l’accertato ricavo “in nero” era rilevante ai fini del superamento della soglia.
I ricavi quindi potevano essere desunti non solo dal conto economico del bilancio di esercizio dalla dichiarazione dei redditi e dalle altre scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali (IVA) ma anche agli atti di accertamento della polizia giudiziaria e dalle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate).
L’estensione dell’area degli imprenditori non assoggettabili alle procedure concorsuali risultava potenziata dalla mancata introduzione di una clausola di esclusione riguardante le società di capitali. Queste per quanto escluse dalla fallibilità continuavano ad avere gli altri obblighi previsti dall’ordinamento giuridico per l’imprenditore non piccolo.
Si tratta di un tipo di agevolazione che, sotto forma di credito, dall’ente pubblico all’azienda, non prevede nessun tipo di rimborso. Solitamente il contributo a fondo perduto viene calcolato sulle spese ammissibili dal bando e ha un valore massimo che non si può superare.
Nel 2021 molti imprenditori si stanno interessando per la prima volta al mondo della finanza agevolata. Parliamo
soprattutto della piccola e media impresa, che troppo spesso, per una carenza informativa, è rimasta fuori da questo tipo di contribuzione.
L’istituzione europea o studi di consulenza come Studio Garzia si impegnano a affiancare l’imprenditore nell’attività di reperimento fondi. Nel caso del prestito a fondo perduto, le percentuali sono differenti, può spesso arrivare al 70% e oltre. Il prestito a fondo perduto è quindi una forma di sovvenzione, che viene erogata nel caso in cui una determinata impresa soddisfi alcune specifichecondizioni. Inoltre, l’aiuto è destinato a un progetto aziendale.
“Se c’è un investimento, un incentivo ad innovare, oggi molto spesso ha a che fare con la digitalizzazione, l’innovazione e l’internazionalizzazione”
ADLER SRL
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